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Rimborso dell’accisa sul gasolio per i consumi dell'anno 2011 (Nota prot.771 del 4 gennaio 2012 dell’Agenzia delle Dogane)
da Informimpresa n. 2 gennaio 2012
L’Agenzia delle Dogane ha recentemente stabilito le misure del rimborso dell’accisa sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto nel 2011 annunciando la prossima pubblicazione sul proprio sito internet del software per la compilazione dell’istanza di rimborso. L'agevolazione interessa:
- gli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7.5 tonnellate;
- gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di persone
- le imprese che esercitano autoservizi di competenza statale, regionale e locale (cioè, trasporto pubblico locale in regime di concessione e di affidamento);
- gli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone.
Il rimborso sui consumi di gasolio effettuati nel 2011, in relazione ai ripetuti aumenti dell’accisa è quantificato nelle seguenti misure:
| € 19,78609 per mille litri di gasolio | per consumi effettuati nel periodo 1/1/2011- 5/4/2011 |
| € 27,08609 per mille litri di gasolio | per consumi effettuati nel periodo 6/4/2011- 27/6/2011 |
| € 67,08609 per mille litri di gasolio | per consumi effettuati nel periodo 28/6/2011- 30/6/2011 |
| € 68,98609 per mille litri di gasolio | per consumi effettuati nel periodo 1/7/2011 - 31/10/2011 |
| € 77,88609 per mille litri di gasolio | per consumi effettuati nel periodo 1/11/2011 - 6/12/2011 |
| € 189,98609 per mille litri di gasolio | per consumi effettuati nel periodo 7/12/2011 - 31/12/2011 |
Come presentare l’istanza
Le domande per fruire dell’agevolazione vanno presentate all’Ufficio Tecnico di Finanza territorialmente competente entro il 30/6/2012.
Per fruire dell’agevolazione i consumi di gasolio vanno documentati esclusivamente mediante fatture di acquisto. Solamente per gli esercenti l’attività di trasporto di persone i consumi di gasolio dichiarati possono essere comprovati con scheda carburante.
L’istanza va presentata con i seguenti allegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto l’istanza;
- fotocopia dei certificati di immatricolazione dei mezzi per i quali spetta il beneficio;
- fotocopia dei contratti di leasing (se non già presentati)
In caso di vendita del mezzo in corso d’anno oltre alla fotocopia della fattura di vendita occorre anche allegare la fotocopia del contratto di vendita o un’autocertificazione in cui si attesta il periodo di possesso del veicolo e i dati identificativi dello stesso. Non vanno invece allegate le fotocopie delle fatture d’acquisto.
Con l’istanza va presentata anche una fotocopia della stessa che l’Ufficio Tecnico restituirà al contribuente con apposto il timbro per ricevuta della data del giorno di presentazione.
All’Ufficio tecnico di finanza oltre al modello cartaceo firmato dal rappresentante legale dell’impresa dovrà essere consegnato anche un supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenete l’istanza. In alternativa è possibile inviare l’istanza in via telematica previa adesione al sistema telematico doganale tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane.
Come utilizzare il credito
L'agevolazione può essere fruita tramite rimborso o compensazione. Nel caso in cui venga richiesto l'utilizzo in compensazione del credito corrispondente al rimborso dell’accisa lo stesso può essere utilizzato nel modello F24, con il codice tributo 6740 indicando come anno di riferimento “2012”. Il credito va utilizzato solo dopo che il credito è stato esplicitamente riconosciuto dall’ufficio o comunque dopo il decorso di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento di diniego ed entro il 31/12/2012, ossia entro l'anno solare in cui è stato concesso.
Se non si riesce ad utilizzare tutto o parte del credito entro l'anno solare in cui è sorto è comunque possibile chiederne il rimborso entro il 30 giugno 2013 mediante un'istanza in forma libera, da presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza, evidenziando l'importo del credito sorto nel 2012 con riferimento ai consumi avvenuti nel 2011, l'importo del credito utilizzato in compensazione entro il 31/12/2012 e per differenza l'importo di cui si chiede il rimborso (entro il 30/6/2012 dovrà invece essere chiesto il rimborso del credito non utilizzato sorto nel 2011 con riferimento ai consumi 2010).
Come contabilizzare l’agevolazione
Si ricorda che l’agevolazione va contabilizzata come contributo in conto esercizio non imponibile né ai fini delle imposte dirette né ai fini irap.
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