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Gli ultimi dettagli sul regime dei minimi e su quello degli ex minimi
da Informimpresa gennaio 2012
Con due distinti provvedimenti l’Agenzia delle Entrate definisce gli ultimi dettagli relativi alla nuova versione del regime dei minimi e alle caratteristiche del regime residuale previsto per i contribuenti che, pur possedendo i vecchi requisiti per l’accesso al regime dei minimi, non possiedono anche gli ulteriori nuovi requisiti previsti dal DL 98/2011 (il contribuente nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non deve aver esercitato un’impresa o una professione neanche come collaboratore d’impresa familiare o come socio; inoltre l'attività deve essere iniziata dopo il 2007 e non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, prosecuzione che si verifica ad esempio in presenza di stesso luogo di svolgimento, stesso committente e stessa tipologia di attività).
In particolare per i contribuenti in regime dei minimi è stato previsto che, sui compensi dei contribuenti che applicano il regime dei minimi per prestazioni cui normalmente si applica la ritenuta (prestazioni di professionisti, provvigioni o compensi per lavori condominiali) a partire dall’1/1/2012 non va più applicata la ritenuta d’acconto. A tal fine i contribuenti in regime dei minimi sulla fatture relative a compensi normalmente soggetti a ritenuta devono riportare un’annotazione del tipo “prestazione soggetta ad imposta sostitutiva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.185820 del 22/12/2011”).
Sempre con riferimento al regime dei minimi è stato previsto che:
non si considera prosecuzione di altra attività già esercitata quella dell’ex dipendente che ha perso il lavoro o è in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
che chi ha avviato l’attività di impresa o professionale dopo il 31/12/2007 ed è in possesso di tutti i requisiti (vecchi e nuovi) previsti per il regime dei minimi può accedervi una sola volta per gli anni mancanti al completamento del quinquennio da quello di inizio attività oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, anche se in passato ha optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge 388/2000 o, per almeno un triennio, per la contabilità ordinaria o semplificata.
Con riferimento al regime residuale previsto per chi ha solo i vecchi requisiti per l’accesso al regime dei minimi, ma non i nuovi requisiti, è stato invece chiarito che anche tale regime prevede l’esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dalla dichiarazione e versamento dell’IRAP mentre è dovuto il versamento dell’IVA anche se lo stesso dovrà avvenire con cadenza annuale, non essendo previste le liquidazioni e i versamenti periodici, né il versamento dell’acconto iva. Inoltre è previsto che:
oltre all’obbligo di presentazione della dichiarazione iva permane quello di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA se il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
permane l’obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3000 euro e quello di comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici di paesi black list;
permane l’obbligo di applicare gli studi di settore o i parametri e di compilare i relativi modelli (l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri non assume rilevanza ai fini del superamento del limite dei ricavi per l’accesso al regime).
(Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 185820 e 185825 del 22/12/2011)
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